Anno 4 n. 63 - 22 Gennaio 2004

ETICHETTA A DOPPIO TAGLIO
Una bella copertina ma le informazioni stanno sull’ultima pagina. Anche per l’Olio

Made in UE
Ma le Dop
e le Igp sono
un’altra cosa
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Alemanno
favorevole
Il marchio
Made in Europe
non cancella
il Made in Italy.
Per l’Olio
nessun pericolo,
sarebbe inutile
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Etichetta
a doppio taglio
Una bella
copertina ma
le informazioni
stanno
sull’ultima
pagina.
Anche per l’Olio
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IN BREVE
Qualità...
Commercio...
Agriturist...
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Il 7 Gennaio la circolare del Ministro delle Attività Produttive sull’ etichettatura, la presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari ha destato non poche critiche. In particolare sulle cosiddette bevande di fantasia al gusto di frutta che, secondo la circolare, possono non contenere succo di arancia, limone o altro e riportare comunque in etichetta la dizione ''al gusto di...'' o ''al sapore di...'' con immagini sulle confezioni che fanno esplicito riferimento alla frutta assente. Dopo l’insorgere di tutte le parti sociali del comparto agricolo, anche il Ministro delle Politiche Agricole, Gianni Alemanno, è intervenuto chiedendo un incontro affinché entrambi i ministeri possano individuare la soluzione più rispondente agli interessi della produzione agricola, dell’industria agroalimentare e dei consumatori.

Lasciando da parte lo specifico, la circolare parla anche di altri prodotti, tra cui l’Olio e cita:

“ J) Commercializzazione degli oli di oliva, quali ingredienti.
Col decreto legislativo n. 181/2003 è stato aggiunto all'art. 4 del decreto legislativo n. 109/1992 il comma 5-bis, ai sensi del quale, nella denominazione di vendita di un prodotto trasformato, un ingrediente può essere indicato col nome della categoria anzichè col nome specifico. Esempio: "Carciofini all'olio di oliva" in luogo di "Carciofini all'olio di oliva composto da olio di oliva raffinato ed olio di oliva vergine".
Lo stesso comma prescrive, però, che nell'elenco degli ingredienti il nome deve essere completo.
La Commissione europea - D.G. agricoltura - D.C. mercato dei prodotti di origine vegetale, tuttavia, su richiesta di alcune organizzazioni professionali (ANCIT, Federolio) ha precisato, a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) della Commissione n. 1019/2002, che "se in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 dell'art. 6 (ovvero delle miscele di oli d’oliva di tutte le qualità con altri oli vegetali, n.d.r.) è presente come ingrediente la categoria "olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", nell'elenco degli ingredienti può figurare la denominazione generica "olio di oliva".
Tuttavia, se nel prodotto alimentare è presente olio di sansa di oliva, nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, deve figurare la denominazione "olio di sansa di oliva, conformemente al disposto dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento in oggetto".
Quanto sopra si porta a conoscenza degli operatori interessati e degli organi di vigilanza e di controllo, per quanto riguarda la corretta applicazione delle norme sovracitate.

Abbiamo voluto riportare il testo integrale ed inserire l’articolo nello Speciale dedicato al Made in UE, proprio per mettere in evidenza le discrepanze che la politica riesce a creare quando ci sono troppi interessi in gioco.
L’etichetta è la carta d’identità del prodotto e solo grazie ad essa noi consumatori - ed anche i politici, i produttori, gli industriali, immagino debbano quotidianamente vestire i panni di consumatori - possiamo renderci consapevoli di ciò che compriamo e mangiamo.
Il punto J della circolare è abbastanza chiaro: si può genericamente usare il termine all’olio di oliva sul davanti dell’etichetta per poi specificare la qualità dell’olio solo dietro, nella controetichetta. L’eccezione è per le miscele di olio raffinato con olio vergine, che possono non essere specificate nè davanti nè dietro, e per l’olio di sansa la cui specifica deve invece assolutamente comparire… Come se ci fosse una differenza.
Perplessità!

Ricordiamo quindi un paio di cose:

1. Per le normative (e quindi per le diciture in etichetta) la categoria degli oli di oliva VERGINI contiene sia l’Extravergine, sia il Lampante che pur essendo ottenuto tramite semplice spremitura dell’oliva è un olio difettato, con alta acidità, prodotto da frutti non perfetti. Tra l’Extravergine ed il Lampante c’è il Vergine.
2. Sempre merceologicamente, ad eccezione dell’Extravergine, del Vergine e del Lampante (categoria degli oli di oliva vergini), tutte le altre categorie (Raffinato, di Oliva, di Sansa di oliva Greggio, di Sansa di oliva Raffinato e di Sansa) riguardano olii di oliva prodotti con vari processi chimici di raffinazione o di correzione (in caso si utilizzi una base di Lampante o di Vergine) e non sono quindi semplice e pura spremuta di olive.

Come Consumatore vorrei che in etichetta fosse scritto tutto, obbligatoriamente.
E se un Made in… ci deve essere che sia comprensivo di Unione-Stato-Regione e Comune.


Camilla Francisci




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