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Il 7 Gennaio la circolare del Ministro delle Attività Produttive sull etichettatura, la presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari ha destato non poche critiche. In particolare sulle cosiddette bevande di fantasia al gusto di frutta che, secondo la circolare, possono non contenere succo di arancia, limone o altro e riportare comunque in etichetta la dizione ''al gusto di...'' o ''al sapore di...'' con immagini sulle confezioni che fanno esplicito riferimento alla frutta assente. Dopo linsorgere di tutte le parti sociali del comparto agricolo, anche il Ministro delle Politiche Agricole, Gianni Alemanno, è intervenuto chiedendo un incontro affinché entrambi i ministeri possano individuare la soluzione più rispondente agli interessi della produzione agricola, dellindustria agroalimentare e dei consumatori.
Lasciando da parte lo specifico, la circolare parla anche di altri prodotti, tra cui lOlio e cita:
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J) Commercializzazione degli oli di oliva, quali ingredienti.
Col decreto legislativo n. 181/2003 è stato aggiunto all'art. 4 del decreto legislativo n. 109/1992 il comma 5-bis, ai sensi del quale, nella denominazione di vendita di un prodotto trasformato, un ingrediente può essere indicato col nome della categoria anzichè col nome specifico. Esempio: "Carciofini all'olio di oliva" in luogo di "Carciofini all'olio di oliva composto da olio di oliva raffinato ed olio di oliva vergine".
Lo stesso comma prescrive, però, che nell'elenco degli ingredienti il nome deve essere completo.
La Commissione europea - D.G. agricoltura - D.C. mercato dei prodotti di origine vegetale, tuttavia, su richiesta di alcune organizzazioni professionali (ANCIT, Federolio) ha precisato, a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) della Commissione n. 1019/2002, che "se in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 dell'art. 6 (ovvero delle miscele di oli doliva di tutte le qualità con altri oli vegetali, n.d.r.) è presente come ingrediente la categoria "olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", nell'elenco degli ingredienti può figurare la denominazione generica "olio di oliva".
Tuttavia, se nel prodotto alimentare è presente olio di sansa di oliva, nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, deve figurare la denominazione "olio di sansa di oliva, conformemente al disposto dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento in oggetto".
Quanto sopra si porta a conoscenza degli operatori interessati e degli organi di vigilanza e di controllo, per quanto riguarda la corretta applicazione delle norme sovracitate.
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Abbiamo voluto riportare il testo integrale ed inserire larticolo nello Speciale dedicato al Made in UE, proprio per mettere in evidenza le discrepanze che la politica riesce a creare quando ci sono troppi interessi in gioco.
Letichetta è la carta didentità del prodotto e solo grazie ad essa noi consumatori - ed anche i politici, i produttori, gli industriali, immagino debbano quotidianamente vestire i panni di consumatori - possiamo renderci consapevoli di ciò che compriamo e mangiamo.
Il punto J della circolare è abbastanza chiaro: si può genericamente usare il termine allolio di oliva sul davanti delletichetta per poi specificare la qualità dellolio solo dietro, nella controetichetta. Leccezione è per le miscele di olio raffinato con olio vergine, che possono non essere specificate nè davanti nè dietro, e per lolio di sansa la cui specifica deve invece assolutamente comparire
Come se ci fosse una differenza.
Perplessità!
Ricordiamo quindi un paio di cose:
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1. Per le normative (e quindi per le diciture in etichetta) la categoria degli oli di oliva VERGINI contiene sia lExtravergine, sia il Lampante che pur essendo ottenuto tramite semplice spremitura delloliva è un olio difettato, con alta acidità, prodotto da frutti non perfetti. Tra lExtravergine ed il Lampante cè il Vergine.
2. Sempre merceologicamente, ad eccezione dellExtravergine, del Vergine e del Lampante (categoria degli oli di oliva vergini), tutte le altre categorie (Raffinato, di Oliva, di Sansa di oliva Greggio, di Sansa di oliva Raffinato e di Sansa) riguardano olii di oliva prodotti con vari processi chimici di raffinazione o di correzione (in caso si utilizzi una base di Lampante o di Vergine) e non sono quindi semplice e pura spremuta di olive. |
Come Consumatore vorrei che in etichetta fosse scritto tutto, obbligatoriamente.
E se un Made in
ci deve essere che sia comprensivo di Unione-Stato-Regione e Comune.
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