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Regolamento 1019/2002, questo sconosciuto. Si parla delle norme per la commercializzazione dellolio di oliva, stabilite dallUnione Europea, e ormai in vigore in Italia dopo quasi 2 anni di deroghe e ritardi. Eppure ancora non si è fatta chiarezza sulle applicazioni delle regole, creando non poche incertezze sullutilizzo, in particolare, delle etichette.
Di ciò si è così discusso ad Andria, al seminario Etichettatura e comunicazione: nuove regole e prospettive, come tappa di avvicinamento alla decima edizione del Premio Biol, riservato ai migliori oli extravergini biologici al mondo organizzato dalla Camera di Commercio di Bari e dal CiBi e in programma tra Andria e Bari dal 27 al 30 Aprile.
Nel corso dellincontro, organizzato tecnicamente curato dallOsservatorio Internazionale Olivicoltura Biologica in collaborazione con Acu Puglia e Istituto Pugliese per il
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Consumo, si è evidenziato come, ancora oggi, un produttore dolio che sbaglia letichetta, in buona o cattiva fede, non viene ancora sanzionato. Ugualmente per scrivere in etichetta olio spremuto a freddo la temperatura delle olive va misurata con un termometro certificato ancora non ben identificato
Come ha spiegato Giuseppe De Giovanni, dirigente del Ministero Attività Produttive, al momento vi sono diversi problemi applicativi. Si sta procedendo a colpi di circolari che spiegano, chiariscono, stabiliscono criteri. Ma su singoli temi. Perché altri sono ancora oggetto di discussione, o addirittura di ricorsi come quello ad esempio sollevato al Tar ligure sul trasporto dellolio non etichettato dal produttore al consumatore. Il quadro è arricchito poi da un coacervo di norme - la legge italiana 204/04sullobbligo dellorigine in etichetta, o lentrata in vigore a gennaio del regolamento Ce 178/02 sulla tracciabilità - che spesso generano confusione e dubbi interpretativi.
E così finché non si chiariscono i dubbi non possono ancora individuarsi le sanzioni.
Tra le novità del 1019/02 sono state daltronde ricordate alcune norme fondamentali: gli oli di oliva vergini ed extravergini devono indicare il luogo di coltivazione e di molitura delle olive; se le olive utilizzate sono state raccolte in più paesi, sarà accettata lindicazione dellorigine prevalente se questa è almeno del 75%; per quanto riguarda la tracciabilità, la citazione dellacidità o della menzione estratto a freddo devono essere dimostrabili rispettivamente da un certificato di analisi rilasciato da un laboratorio autorizzato e da un attestato del frantoio che ha molito le olive. E infine - punto che ha dato adito a contestazioni - lolio può essere associato a una precisa zona solo se le olive sono state prodotte in quella zona.

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