Anno 5 n. 91 - 24 Marzo 2005

VERSO IL BIOL
Sul banco degli imputati il regolamento CE 1019/2002

Verrso
il Biol
Sul banco
degli imputati
il regolamento
CE 1019/2002
leggi>>

Metà
per uno
Il Master
di Spoleto
dà spazio
agli stranieri
leggi>>


Piccolo per
diventare
grandi
In Toscana
la CIA punta
sul locale
leggi>>




IN BREVE
A Cesena...
Umbria...
Norme...
Dop...
leggi>>
Regolamento 1019/2002, questo sconosciuto. Si parla delle norme per la commercializzazione dell’olio di oliva, stabilite dall’Unione Europea, e ormai in vigore in Italia dopo quasi 2 anni di deroghe e ritardi. Eppure ancora non si è fatta chiarezza sulle applicazioni delle regole, creando non poche incertezze sull’utilizzo, in particolare, delle etichette.

Di ciò si è così discusso ad Andria, al seminario Etichettatura e comunicazione: nuove regole e prospettive, come tappa di avvicinamento alla decima edizione del Premio Biol, riservato ai migliori oli extravergini biologici al mondo organizzato dalla Camera di Commercio di Bari e dal CiBi e in programma tra Andria e Bari dal 27 al 30 Aprile.

Nel corso dell’incontro, organizzato tecnicamente curato dall’Osservatorio Internazionale Olivicoltura Biologica in collaborazione con Acu Puglia e Istituto Pugliese per il
Consumo, si è evidenziato come, ancora oggi, un produttore d’olio che sbaglia l’etichetta, in buona o cattiva fede, non viene ancora sanzionato. Ugualmente per scrivere in etichetta “olio spremuto a freddo” la temperatura delle olive va misurata con un “termometro certificato” ancora non ben identificato

Come ha spiegato Giuseppe De Giovanni, dirigente del Ministero Attività Produttive, al momento vi sono diversi problemi applicativi. Si sta procedendo a colpi di circolari che spiegano, chiariscono, stabiliscono criteri. Ma su singoli temi. Perché altri sono ancora oggetto di discussione, o addirittura di ricorsi come quello ad esempio sollevato al Tar ligure sul trasporto dell’olio non etichettato dal produttore al consumatore. Il quadro è arricchito poi da un coacervo di norme - la legge italiana 204/04sull’obbligo dell’origine in etichetta, o l’entrata in vigore a gennaio del regolamento Ce 178/02 sulla tracciabilità - che spesso generano confusione e dubbi interpretativi.

E così finché non si chiariscono i dubbi non possono ancora individuarsi le sanzioni.

Tra le novità del 1019/02 sono state d’altronde ricordate alcune norme fondamentali: gli oli di oliva vergini ed extravergini devono indicare il luogo di coltivazione e di molitura delle olive; se le olive utilizzate sono state raccolte in più paesi, sarà accettata l’indicazione dell’origine prevalente se questa è almeno del 75%; per quanto riguarda la tracciabilità, la citazione dell’acidità o della menzione “estratto a freddo” devono essere dimostrabili rispettivamente da un certificato di analisi rilasciato da un laboratorio autorizzato e da un attestato del frantoio che ha molito le olive. E infine - punto che ha dato adito a contestazioni - l’olio può essere associato a una precisa zona solo se le olive sono state prodotte in quella zona.





© L’utilizzo dei testi e delle foto pubblicati su Oleoteca è autorizzato ai soli scopi
di divulgazione giornalistica e previa citazione chiara e visibile della fonte Oleoteca