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Il disegno di legge presentato il 17 Marzo si compone di un unico articolo e dispone una integrazione allarticolo 1-ter del decreto-legge 24 Giugno 2004, n. 157 (convertito in legge 3 Agosto 2004, n. 204), concernente letichettatura dellolio doliva, introducendo, al fine di assicurare una migliore informazione al consumatore, il divieto per gli esercizi pubblici di servire il prodotto in contenitori privi di etichettatura conforme alla legge. Le sanzioni amministrative partono da un minimo di 1.500 a un massimo di 4.500 euro.
Disegno di Legge. Disposizioni per la somministrazione dellolio doliva nei pubblici esercizi.
Art. 1.
1. Allarticolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Al fine di assicurare una migliore informazione sulle caratteristiche del prodotto, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.
2-ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 4.500».
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