Anno 4 n. 76 - 22 Luglio 2004

DIMMI DA DOVE VIENI E TI DIRÒ SE VALI
Niente più scuse per i consumatori: le informazioni sono sull’etichetta

Multe fino a 9.500 euro e sospensione fino a 6 mesi della vendita dei prodotti non a norma: anche così si tutela il diritto all’informazione del consumatore e si combattono le male pratiche riguardanti l’esatta definizione dell’origine delle materie prime agroalimentari utilizzate negli alimenti. Dall’11 Agosto, infatti, si applica la legge 24 Giugno 2004 n. 157 recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca, che stabilisce tra gli altri l’obbligo di riportare in etichetta l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

La nuova norma, accolta con tumulto dalle parti economico-sociali come abbiamo potuto documentare negli ultimi numeri di Oleoteca, è stata particolarmente lodata dagli operatori olivicoli. Per Nicola Ruggiero, presidente di UNAPROL, riporta alla ribalta dopo dieci anni la questione, mai risolta, della trasparenza del mercato dell'olio di oliva in Italia. “Bene ha fatto l'intero Parlamento – ha dichiarato - a riapprovare una norma che tutela l'origine e garantisce i consumatori sul piano della corretta informazione, soprattutto in un momento in cui si registrano sui mercati italiano, europeo e mondiale un aumento dei casi di frodi e sofisticazioni. Speriamo ora che questa norma non sia ostacolata in sede europea, come è già accaduto nel 1998 alla legge 313, e che la stessa Commissione europea, ispirata dalla nuova legge italiana, modifichi le norme che attualmente regolano a livello comunitario la materia dell'etichettatura”.

Le altre disposizioni della legge prevedono l’indicazione dell’origine dei prodotti alimentari o della provenienza della materia prima prevalente in tutti i prodotti alimentari posti in vendita, il divieto della dicitura latte fresco per il latte microfiltrato, il divieto della denominazione passata di pomodoro per prodotti realizzati con succo concentrato allungato con acqua.
Niente più spesa, quindi, ad occhi bendati. Ora i consumatori potranno utilizzare le stesse etichette dei prodotti come cartine di tornasole: per verificare la buona condotta del produttore/commerciante a secondo dell’assenza o presenza delle informazioni richieste e per scegliere secondo i propri gusti e le proprie aspettative…magari tra un olio italiano ed uno straniero.

A colpi di sospensioni: evoluzione di una legge dovuta
1998 - LEGGE SUL MADE IN ITALY n. 313 del 3 Agosto. Si prevedeva l’indicazione dell’origine relativamente al luogo di coltivazione delle olive; la Commissione Europea aprì un procedimento d’infrazione alle norme comunitarie contro l’Italia.
1998 - Regolamento CE 2815/98 del 28 Dicembre. La Commissione Europea detta le norme per la commercializzazione dell’olio di oliva e stabilisce che l’origine sia identificata con il luogo di molitura. L’Italia tenta ricorso alla Corte di Giustizia ma fallisce.
2002 - Regolamento CE 1019/2002. Si tenta di riportare la linea europea su posizioni più vicine a quella italiana: il nuovo regolamento prevede ancora solo la facoltà dell’indicazione dell’origine ma stabilisce di specificare, se differenti, il luogo di raccolta da quello di molitura.




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