|
|
 |
Nel contesto di questo speciale non potevamo dimenticarci del Decreto legge 24 Giugno 2004 n.157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari nonchè in materia di agricoltura e pesca, che sta concludendo il suo iter istituzionale di approvazione e che finalmente sancirà lobbligo in etichetta dellindicazione dellorigine della materia prima di determinati alimenti, tra cui lolio di oliva vergine ed extravergine.
Il decreto è stato approvato allunanimità dal Senato, dopo laccoglimento dellemendamento dei Verdi che ha incluso anche lolio. La nostra proposta ha spiegato la senatrice Loredana De Petris - prevede lobbligo di dichiarare il luogo di coltivazione e di molitura delle olive. E un passo fondamentale per prevenire le pratiche di contraffazione, per consentire ai consumatori acquisti informati, per valorizzare uno dei prodotti simbolo dellagricoltura italiana. Questo contro la miscelazione di oli importati di dubbia qualità e provenienza che unitamente a processi di raffinazione industriale, consente oggi di proporre sul mercato prodotti classificati come extravergini a dir poco scadenti, spesso commercializzati utilizzando impropriamente limmagine del nostro Paese e delle zone tradizionali di coltivazione.
Il decreto, nato per regolamentare luso della dicitura latte fresco e contro le passate di pomodoro prodotte con acqua e succo concentrato, passa ora allesame della Camera per lapprovazione definitiva.
Gli emendamenti approvati allunanimità dal Senato della Repubblica sulletichettatura e la tracciabilità degli alimenti - ha commentato il Ministro Gianni Alemanno - rappresentano una accelerazione molto importante sulla strada per la tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori. Spetta adesso al Governo il compito di gestire, con la dovuta misura, questa innovazione difendendola anche in sede Ue dove sino ad ora la Commissione non ha dato segnali convergenti sui temi della qualità dei prodotti alimentari.
Gli alimenti con la carta didentità
Carne bovina: dal primo gennaio 2002 l'etichetta deve riportare il codice di identificazione dei bovini e del Paese di nascita e di ingrasso, di macellazione e di sezionamento.
Frutta e verdura fresche: sulle etichette sono obbligatorie le indicazioni dell'origine, della varietà e della categoria.
Uova: dal primo gennaio 2004 è obbligatorio il codice sul guscio: il primo numero indica il tipo di allevamento (0 per biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 nelle gabbie), il secondo lo Stato in cui è stato deposto (es.IT), seguono le indicazioni relative al codice ISTAT del Comune, alla sigla della Provincia ed infine il codice distintivo dell'allevatore.
Latte fresco: sulle etichette deve essere indicato il luogo di provenienza degli allevamenti.
Pesce: deve riportare l'indicazione di origine (se pescato in mare, zona di cattura, in acqua dolce o allevato).
Passata di pomodoro: la denominazione è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco e si impone l'indicazione del luogo di origine.
Olio vergine e extravergine: nell'etichettatura è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.
(Fonte Coldiretti)
|