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Con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso, il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha stabilito che sarà lIspettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) a controllare che le indicazioni facoltative sulle etichette dellOlio Extra Vergine siano veritiere.
Per aiutare i Consumatori ad interpretare etichette ancora troppo bizzarre e per dare una mano ai produttori più piccoli che spesso progettano e disegnano autonomamente le etichette per il loro Extra Vergine, sicuramente ottimo, ricordiamo come le norme definiscono le indicazioni cosiddette facoltative o volontarie.
Prima spremitura a freddo. E ammessa se l'extra vergine è ottenuto ad una temperatura inferiore a 27 gradi centigradi e dalla prima spremitura meccanica della pasta d'olive, tramite un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche.
Estratto a freddo. Se è ottenuto sempre a una temperatura inferiore a 27 gradi e con un processo di centrifugazione della pasta d'olive.
Acidità. Se indicata deve essere accompagnata dall'indice dei perossidi, dal tenore delle cere e dall'assorbimento dell'ultravioletto.
Caratteristiche organolettiche, non meglio precisate.
Queste, dunque, le indicazioni che possono apparire in etichetta insieme a quelle obbligatorie. Non è detto, ovviamente, che luna sia legata allaltra. Si possono indicare tutte, parte o nessuna.
Limportante è sapere che inserirne una è come stipulare un contratto con il Consumatore. LICRF può controllare in qualsiasi momento e su qualsiasi bottiglia che lindicazione corrisponda al vero ed i controlli si svolgeranno con analisi, con la visione di documentazione amministrativa e contabile ed esaminando dati scientificamente provati.
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