Anno 5 n. 86 - 13 Gennaio 2005

SICUREZZA NEL PIATTO, RISPETTO DEL CAMPO
Rintracciabilità e condizionalità le parole d’ordine del 2005

Sicurezza
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Rintrac-
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Con l’arrivo del 2005, l’agroalimentare italiano, insieme con quello europeo, inserisce definitivamente nel proprio vocabolario due parole: rintracciabilità e condizionalità. Introdotti da due regolamenti della Comunità Europea, questi principi sono infatti divenuti obbligatori dal 1° Gennaio 2005.

La rintracciabilità viene istituita dal Regolamento CE 178/2002, relativo ai principi ed ai requisiti generali della legislazione alimentare, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ed alle procedure nel campo della sicurezza alimentare. Diventa il requisito necessario al prodotto agroalimentare (dagli alimenti destinati all’uomo ai mangini per gli animali) per essere identificato in ogni stadio della sua vita (dalla produzione alla distribuzione) e ricondotto all’operatore responsabile di ogni specifico passaggio nella filiera produttiva al fine di tutelare la sicurezza alimentare e la salute pubblica.

Alla base del Reg.178/2002 vi è così il principio secondo cui per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare. Le norme disciplinano quindi tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi, escluse la produzione primaria per uso domestico privato o la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

Il principio di rintracciabilità nasce nell’interesse anche del consumatore e mira a prevenire le pratiche fraudolente o ingannevoli, l'adulterazione degli alimenti ed ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore (art.8). Per questo i prodotti immessi sul mercato devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità.
Secondo l’art.18, la rintracciabilità è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. Inoltre gli operatori devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un prodotto o una sostanza destinati al consumo. Per questo vengono ora richiesti sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni al riguardo.

La condizionalità riguarda invece la nuova politica agricola europea e si ricollega al principio di sostenibilità ambientale. E’ introdotta dal Regolamento CE 1782/2003 relativo ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e all’istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. I criteri della condizionalità si basano in particolare su: sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, ambiente, benessere degli animali.
La condizionalità è poi strettamente legata alla nuova formula degli aiuti diretti poiché l’agricoltore che non ne segua le direttive rischia di non recepire più in toto o in parte tali aiuti.

Nel Reg.1782/2003 è infatti espressamente dichiarato che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori relativi alla condizionalità e a mantenere la terra agricola (utilizzata o no ai fini produttivi) in buone condizioni agronomiche e ambientali (art.3). In caso contrario il taglio degli aiuti diretti può variare da un minimo del 5% all’esclusione totale.

A livello nazionale ogni ministero si è occupato di emanare un decreto di applicazione che in Italia è il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) 13 Dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.304 del 29 Dicembre 2004, e che riporta tutti i riferimenti normativi nazionali cui fare riferimento per il rispetto dei criteri prescritti dal regolamento UE. Attualmente il documento è scaricabile dal sito del MIPAF, dalla pagina www.politicheagricole.it, nella sezione Sviluppo Rurale.

In particolare, il decreto stabilisce per il settore oleario il mantenimento degli olivi in buone condizioni vegetative attraverso tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali. E’ previsto l’intervento delle Regioni e delle Province autonome in merito: alla tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi, da effettuarsi comunque almeno una volta ogni cinque anni; all'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi; all'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche; alle modalita' e alla frequenza della potatura anche attraverso deroghe. Le deroghe previste fanno riferimento a motivazioni di ordine fitosanitario o in caso di reimpianto autorizzato.

Le norme attuali sono d’altronde soggette a modifica. Il 31 Dicembre 2007 la Commissione dovrà infatti presentare una relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità per verificarne il funzionamento in modo da poter eventualmente apportare modifiche e migliorie.




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